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Formula ZERO Pensieri, effettuiamo RITIRO del veicolo, VALUTAZIONE del danno, RIPARAZIONE e GESTIONE di tutte le attività necessarie direttamente con la vostra compagnia.
Al verificarsi di un sinistro i conducenti dei veicoli coinvolti o, se diversi, i proprietari, sono tenuti a denunciare l’accaduto al proprio Carrozziere di fiducia e non in compagnia di assicurazione direttamente per non essere canalizzato presso le carrozzerie convenzionate.
La denuncia sinistro può essere redatta su un apposito modulo di constatazione amichevole fornito dalla Carrozzeria stessa. Quasi tutte le Carrozzerie mettono a disposizione un modello sul proprio sito web.
Il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI/CID) è valido, ai fini della denuncia sinistro, anche se non sottoscritto dalla controparte. In questo caso dovrà essere riempita solo la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A) e la sola parte relativa alla descrizione dell’auto ed alla denominazione della compagnia di assicurazione per quanto riguarda l’altro mezzo (veicolo B).
Indipendentemente da modello e modalità utilizzati, la denuncia sinistro deve contenere:
La denuncia sinistro deve essere inoltrata entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato (art.1913 c.c.).
In caso di omessa o ritardata denuncia, l’assicurazione può ridurre la misura del risarcimento (ma non negarlo completamente) dando prova di aver da ciò subito un pregiudizio.
Tale fattispecie non è applicabile se l’assicurato non rispetta gli obblighi per una causa a lui non imputabile, come ad esempio per un caso di forza maggiore.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni dall’evento (art.2947 c.c.). Entro tale termine, quindi, fermo restando l’obbligo di denunciare il fatto alla propria assicurazione entro tre giorni, vanno avviate le procedure di risarcimento.
Il Risarcimento diretto (o indennizzo diretto) è la procedura di rimborso del danno applicata, per legge, a partire dal 1° febbraio 2007.
L’applicazione della procedura di risarcimento diretto prevede che l’Assicurato-danneggiato, che ritiene di avere anche solo in parte ragione richieda il rimborso dei danni subiti direttamente alla propria compagnia assicurativa e non più a quella della controparte.
Il risarcimento diretto (o indennizzo diretto) si applica solo se ricorrono le seguenti circostanze:
Per tutti gli altri casi è prevista l’applicazione della procedura di risarcimento ordinario.
La richiesta di risarcimento diretto può essere consegnata a mano presso la Carrozzeria Palocco .
Dal momento in cui la richiesta è ricevuta dall’assicuratore, egli è obbligato a formulare una offerta di risarcimento, ovvero a comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:
È importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, poiché, in caso contrario, la compagnia dispone di ulteriori 30 gg. di tempo per richiedere al danneggiato le integrazioni necessarie ed i termini per formulare l’offerta di risarcimento o per comunicare i motivi del rifiuto sono interrotti fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Per predisporre la richiesta è sempre possibile rivolgersi al proprio assicuratore che è tenuto per legge a fornire tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.
A fronte dell’offerta di risarcimento il danneggiato può agire in tre differenti modi:
Di norma l’assicurazione richiede una quietanza liberatoria che preclude al danneggiato il diritto di avanzare richieste di maggior danno. Inoltre, sugli importi corrisposti, nella fattispecie, non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona;
Se al momento della liquidazione viene richiesta la firma di una quietanza (ovvero di una ricevuta) è importante che vi sia specificato che non sono preclusi i diritti di avanzare, se si ritiene, ulteriori richieste di risarcimento;
Anche in questo caso occorre fare attenzione a non rilasciare quale ricevuta una quietanza liberatoria.
Se il danneggiato non è soddisfatto dell’offerta proposta dall’assicurazione e non riesce a giungere ad un accordo con la stessa, può far valere i propri diritti attraverso:
Infine si tenga presente che il ricorso alla procedura del risarcimento diretto (o indennizzo diretto), così come chiarito dalla Corte Costituzionale, non rappresenta un obbligo per il danneggiato, il quale mantiene sempre la facoltà di utilizzare l’azione tradizionale ed agire nei confronti dell’autore del danno (controparte).
La procedura ordinaria di risarcimento danni sinistro stradale prevede che l’assicurato-danneggiato coinvolto in un incidente e che ritiene di avere ragione, si rivolga, al fine del risarcimento, al danneggiante e, di conseguenza, alla sua compagnia assicurativa.
La procedura ordinaria di risarcimento danni sinistro stradale è applicata in tutti i casi in cui non sia utilizzabile il nuovo risarcimento diretto e, nella fattispecie, nel caso di sinistri in cui ricorre anche una sola tra le seguenti circostanze:
Il primo passo è quello di presentare, entro tre giorni dall’accadimento , denunciare il sinistro presso la Carrozzeria Palocco attraverso un apposito modulo fornito dal medesimo oppure utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI/CID).
La richiesta di risarcimento danni sinistro stradale, invece, andrà inviata alla compagnia assicuratrice del danneggiante con lettera raccomandata a.r., in contemporanea o subito dopo la denuncia di sinistro, ma comunque entro un termine di due anni, pena la decadenza del diritto al risarcimento.
Se i danni subiti riguardano solo le cose, nella richiesta di risarcimento danni dovranno essere specificati:
La durata di tale disponibilità ai fini dell’ispezione della compagnia non deve essere inferiore a cinque giorni non festivi. Se questo termine minimo non viene rispettato la compagnia può liquidare il danno solo dietro presentazione di fatture relative alla riparazione dello stesso.
In presenza di danni alla persone, la richiesta deve indicare, oltre ai dati elencati sopra, i dati, completi di codice fiscale, delle persone che hanno subito lesioni (o che sono decedute).
Nello specifico, rispetto ai danneggiati, devono essere comunicati:
Se le certificazioni mediche non sono subito disponibili o complete, è possibile inviarle in seguito con una seconda raccomandata.
La pratica resterà comunque aperta fino all’invio della documentazione medica di completa guarigione. Fino ad allora dovranno essere inoltrati tutti i certificati inerenti la continuazione della malattia.
La pratica potrà dirsi conclusa, con decorrenza quindi dei termini di liquidazione a carico della compagnia, dal momento in cui sarà stata ricevuta la documentazione medica inerente la guarigione.
Dal momento in cui la richiesta di risarcimento danni sinistro stradale è ricevuta dall’assicuratore, egli è obbligato a formulare una offerta di risarcimento, ovvero a comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:
È importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge, poiché, in caso contrario, la compagnia dispone di ulteriori 30 gg. di tempo per richiedere al danneggiato le integrazioni necessarie ed i termini per formulare l’offerta di risarcimento o per comunicare i motivi del rifiuto sono interrotti fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Per predisporre la richiesta è sempre possibile rivolgersi al proprio assicuratore che è tenuto per legge a fornire tutta l’assistenza necessaria anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo.
A fronte dell’offerta di risarcimento il danneggiato può agire in tre differenti modi:
Di norma viene richiesta una quietanza liberatoria, che preclude al danneggiato il diritto di avanzare richieste di maggior danno.
Se al momento della liquidazione viene richiesta la firma di una quietanza (ovvero di una ricevuta) è importante che su di essa sia specificato che non sono preclusi i diritti di avanzare, se si ritiene, ulteriori richieste di risarcimento;
Anche in questo caso occorre fare attenzione a non rilasciare quale ricevuta una quietanza liberatoria.
Se il danneggiato non è soddisfatto dell’offerta proposta dall’assicurazione e non riesce a giungere ad un accordo con la stessa, può far valere i propri diritti attraverso:
La constatazione amichevole di incidente, conosciuta anche come Modulo Blu, Modulo CAI o Modulo CID, è un modulo prestampato valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro e, qualora la tipologia di sinistro ne rispetti tutte le condizioni previste e la constatazione sia sottoscritta da entrambi i conducenti, come richiesta di attivazione della procedura di risarcimento diretto.
Il modulo CID/CAI, più noto come constatazione amichevole, si basa su un accertamento consensuale delle colpe attribuite in seguito a una valutazione della dinamica dell’incidente secondo le regole del Codice della Strada. Non è obbligatorio che il CID sia firmato da entrambe le controparti, anche se ciò rappresenta la condizione ottimale.
Il modulo deve essere compilato con grande attenzione e precisione dato che può ridurre di molto i tempi di accertamento del sinistro e liquidazione dei danni.
In particolare, è obbligatorio riportare le seguenti informazioni:
Il documento di constatazione amichevole deve essere compilato in 4 copie, che andranno divise fra i due conducenti del veicolo. Ognuno dovrà poi recapitarlo alla propria compagnia assicurativa.
È bene avere presente che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni rese attraverso la constatazione amichevole non hanno il valore di prova assoluta né contro la Compagnia Assicuratrice chiamata a risarcire il danno né contro la parte che le ha rese e sottoscritte.
Sarà però onere di chi contesta la veridicità delle informazioni riportate nella constatazione amichevole dimostrare in giudizio che i fatti si sono svolti in maniera differente, cioè che la dinamica descritta non è quella o che i danni non sono compatibili per come è avvenuto il sinistro. In mancanza di tali presupposti, la constatazione amichevole assumerà valore di piena prova.
Nessun timore invece se nella fase di compilazione sono stati commessi errori formali, come ad esempio l’avere sbagliato la data del sinistro o il nome della via in cui è avvenuto, che non impattano sulla individuazione delle responsabilità: la Corte di Cassazione ha stabilito, infatti, che in questi casi la Compagnia Assicuratrice sarà comunque tenuta al risarcimento del danno.
Scarica, utilizzando i link a seguire, il modulo CID/CAI e la guida per la sua corretta compilazione.
Il risarcimento in forma specifica è una clausola contrattuale per le polizze RCA facoltativa.
Se sottoscritta, concede la possibilità alla compagnia assicuratrice di provvedere all’indennizzo del danno non corrispondendo denaro (il cd. risarcimento per equivalente) bensì “in natura”, attraverso la riparazione del veicolo danneggiato, che avviene normalmente utilizzando una propria carrozzeria “convenzionata”.
La clausola di risarcimento in forma specifica è applicabile in tutti i casi di sinistro che rientrano nell’ambito del risarcimento diretto, in assenza di responsabilità concorsuale.
La rinuncia da parte del Cliente alla libertà di scelta del proprio riparatore, comporta in capo alla compagnia l’obbligo di:
Lo sconto del 5% non si applica, quindi, sul prezzo della polizza configurata per lo specifico Cliente, bensì su un valore medio.
Sarà più vantaggioso, in termini relativi, per gli automobilisti più virtuosi o che hanno una classe di merito bassa; inciderà in misura minore, invece, per chi paga una polizza RCA più salata.
È importante sapere che di fronte alla proposta della compagnia, il danneggiato può rifiutarsi e riparare per conto proprio il veicolo.
Il risarcimento per equivalente (ossia in denaro) non potrà, però, superare la somma che l’assicurazione avrebbe speso presso le proprie carrozzerie convenzionate.
In questo caso, inoltre, la somma a titolo di risarcimento per equivalente verrà versata nelle mani dell’autoriparatore solo dietro presentazione di fattura.
Non è, quindi, più prevista la possibilità di non riparare l’auto e ottenere una somma.
Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene dato che, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non potrebbe comunque superare il medesimo valore di mercato.
Per richiedere il risarcimento dei danni in caso di incidente stradale con veicolo estero responsabile, avvenuto in Italia, è necessario rivolgersi all’UCI.
L’UCI o Ufficio Centrale Italiano è l’ufficio italiano di assicurazione per i veicoli internazionali in circolazione.
La richiesta, in caso di incidente stradale con veicolo estero, va inviata tramite la Carrozzeria Palocco
Quindi, ai fini di una rapida evasione della richiesta, se disponibili, è consigliabile inserire anche le seguenti informazioni relative al veicolo straniero:
A ricezione della richiesta l’UCI incarica, per le successive attività, la società nominata dalla compagnia di assicurazione estera indicata nella richiesta danni.
Sarà, quindi, questa società a disporre la perizia per la stima del danno, a valutare la responsabilità e formulare l’offerta di risarcimento o a motivare il diniego.
Qualora i dati forniti nella richiesta di risarcimento non permettano di individuare con certezza la compagnia di assicurazione del veicolo estero, l’UCI svolgerà accertamenti nel Paese di presunta immatricolazione del veicolo.
Lo scopo è quello di individuare la compagnia assicuratrice o, comunque, di verificare la possibilità del proprio intervento.
Le ricerche svolte da UCI interesseranno il Bureau nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo estero.
Le norme che regolano i rapporti tra Bureaux prevedono un termine di 6 settimane per la risposta, anche se UCI si attiva per ottenere un riscontro nel minor tempo possibile.
Per questo motivo è interesse del danneggiato indicare fin dalla prima richiesta di risarcimento, tutti gli elementi utili in suo possesso ed allegare ogni documento fornito dal conducente estero.
Inoltre, si ricorda che, nel caso specifico, il termine previsto dalla legge per formulare l’offerta o motivare il diniego è di 3 mesi.
In caso di incidente all’estero cosa fare?
È bene sapere che esistono due casistiche e di conseguenza due specifiche procedure.
È applicabile quando il sinistro avviene con un veicolo immatricolato in un Paese SEE in uno degli Stati del sistema Carta Verde.
I Paesi del SEE o Spazio Economico Europeo comprendo gli Stati membri dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
La richiesta di risarcimento andrà, quindi, inviata alla società nominata in Italia quale rappresentante della compagnia con cui è assicurato il responsabile del sinistro.
Infatti, ai sensi di una direttiva UE, tutte le imprese assicuratrici sono obbligate a nominare un mandatario alla liquidazione dei sinistri in ogni Paese dello Spazio Economico Europeo.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante, è possibile inviare apposita richiesta alla Consap SpA, la società concessionaria per i servizi assicurativi pubblici.
Nella richiesta devono essere indicati in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati.
I principali dati da fornire sono: data e luogo di accadimento del sinistro, estremi dei veicoli coinvolti, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota, ecc.
Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo:
Se è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde la richiesta di risarcimento andrà indirizzata alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro.
È necessario rivolgersi al Bureau Nazionale dello Stato in cui è avvenuto il sinistro quando il responsabile risulti immatricolato presso un diverso Stato.
Gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell’UCI.
Il concorso di colpa al 50% tra le parti coinvolte in un incidente stradale viene assegnato, il più delle volte, quando l’accertamento delle responsabilità non è chiaro.
L’accertamento della responsabilità, in caso di sinistro stradale, è disciplinata dall’art.2054 del Codice Civile che recita, alla lettera:
Nel caso di scontro tra i veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
È, quindi, onere di chi ritiene di essere stato danneggiato provare le responsabilità della controparte coinvolta.
Da qui si evince l’importanza di essere il più precisi e dettagliati possibile, nell’effettuare i rilievi dell’incidente e nel compilare la constatazione amichevole o modulo CAI/CID.
Il Barem di responsabilità è uno schema a matrice basato sulle casistiche contenute nel CID.
È, quindi, in grado di risolvere la maggior parte dei dubbi in cui possono incorrere gli automobilisti coinvolti in un sinistro in merito all’accertamento di responsabilità e all’eventuale concorso di colpa.
Ad esempio può essere utilizzato per verificare in prima persona e nell’immediato se si ha torto o ragione o per verificare le regole di attribuzione della responsabilità.
Il Barem di responsabilità è disponibile per il download al link sottostante.
La valutazione del danno di un’auto incidentata è a carico di un perito designato dalla compagnia assicuratrice, in caso di sinistro con ragione anche parziale.
Il contraente assicurato non può rifiutarsi di adempiere all’obbligo di valutazione del danno di un’auto incidentata da parte di un perito incaricato.
Infatti, al momento di richiesta di risarcimento, l’assicurato-danneggiato deve indicare:
per un periodo minimo di 5 giorni lavorativi.
In caso contrario si va incontro alla sospensione dei termini concessi all’assicuratore per la formulazione della proposta di risarcimento.
Decorso tale termine si può procedere con libertà alla riparazione del mezzo.
Sarà cura della carrozzeria incaricata dell’intervento produrre la documentazione necessaria, compresi i rilievi fotografici eseguiti prima, durante ed al termine della lavorazione, al fine di giustificare il valore della riparazione.
È sempre consigliabile fare in modo che il perito svolga il suo incarico direttamente presso la carrozzeria a cui si è deciso di affidare la riparazione.
In questo modo si permette, quindi, alle parti di confrontarsi in maniera trasparente per arrivare ad una corretta e rapida definizione del danno.
In presenza di danni di lieve entità le compagnie assicurative possono attivare la cosiddetta procedura di pronta liquidazione.
Ai fini di ridurre i tempi di risarcimento, infatti, viene dato mandato al liquidatore o al perito di formulare un’offerta sulla base delle valutazioni tecniche di parte.
Tale proposta di liquidazione viene fatta pervenire all’assicurato prima che la vettura sia portata in carrozzeria per eseguire le riparazioni.
Il perito o liquidatore incaricato è una figura terza e indipendente ma è altrettanto vero che svolge il suo compito su incarico della compagnia assicurativa.
Inoltre, non è sempre nelle migliori condizioni per valutare l’ammontare totale delle riparazioni necessarie.
Tali interventi, infatti, devono rispettare i requisiti richiesti dalla casa costruttrice dell’automobile.
La prima regola, in caso di proposta di procedura di pronta liquidazione è quella di non rilasciare quietanze liberatorie.
Se si accetta un assegno o si riceve un bonifico dalla compagnia assicurativa è bene inviare una raccomanda a.r. in cui si dichiara che la cifra è stata ricevuta a titolo di acconto, in attesa della determinazione definitiva del risarcimento.
Una seconda regola è quella di verificare al più presto che l’importo offerto/ricevuto sia congruo e adeguato al valore complessivo del danno subito.
Nel computo dovrebbero, infatti, rientrare elementi quali la riparazione, la mobilità sostitutiva, ecc.
Ideale quindi rivolgersi presso la nostra Carrozzeria di fiducia, come ad esempio la Carrozzeria Palocco presso cui faremo eseguire le riparazioni.
La pratica di integrazione, qualora le riparazioni superino il valore liquidato, è a carico della Carrozzeria incaricata dal proprietario del veicolo.
È opportuno e consigliabile, onde evitare problemi, indicare fin dalla denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento, la Carrozzeria in cui si intende far eseguire le riparazioni.
In questo modo è possibile invitare la compagnia assicurativa ad effettuare i rilievi necessari direttamente presso la struttura segnalata.
Il disaccordo sul valore del danno stimato dalla compagnia assicurativa è una situazione in cui gli assicurati che hanno avuto un sinistro possono incappare.
In altri casi, invece, può darsi che l’assicurato non concordi sui motivi della mancata offerta.
In presenza di un disaccordo sul valore del danno periziato dalla compagnia assicurativa, la perizia dell’assicurazione ha lo stesso valore della perizia fatta eseguire dall’assicurato-danneggiato.
Qualora non si riesca a trovare un accordo tra le parti l’unica via percorribile è quella di iniziare una causa legale.
Spetterà, quindi, al Giudice, in caso di disaccordo, decidere sull’entità del risarcimento.
Per farlo è possibile che si avvalga della facoltà di nominare un CTU.
Il CTU o Consulente Tecnico di Ufficio deve rispondere ai quesiti posti dal giudice ed essere assolutamente obiettivo.
Per farlo deve adottare gli stessi parametri di valutazione per le argomentazioni e la documentazione prodotta dalle Parti.
Tra i documenti, quindi, anche quanto precisato e descritto nella perizia tecnica del danneggiato è di pari importanza rispetto alla perizia della compagnia assicurativa.
Una riparazione antieconomica (o danno antieconomico) si verifica quando i costi per riparare il danno subito superano il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.
Il risarcimento del danno non può essere superiore al valore economico dello stesso al momento dell’incidente.
In questi casi, quindi, viene riconosciuto un “risarcimento per equivalente” e cioè corrispondente al valore di mercato (ante-sinistro) del bene danneggiato
Con il fine di evitare un ingiustificato “arricchimento” per il proprietario, il valore di mercato viene calcolato sulla base di banche dati specialistiche (la più utilizzata è Eurotax).
Se si intende comunque riparare il proprio veicolo, la differenza tra il costo dell’intervento ed il valore commerciale del mezzo è a carico del proprietario.
Nella realtà, è prassi consolidata di molte compagnie assicuratrici quella, in caso di riparazione, di riconoscere al proprio Cliente un valore superiore a quello commerciale, anche superiore al 30%.
La prassi è basata sulla considerazione dei costi accessori che dovrebbero risarcire, oltre a quello del veicolo, in caso di demolizione:
In presenza di una riparazione antieconomica è bene fare un’attenta valutazione circa il destino del proprio veicolo.
Potrebbe rivelarsi valido, in alcuni casi, effettuare una riparazione “in economia” con ricambi di produttori alternativi alla casa madre o ricondizionati.
È così possibile ridurre i costi dell’intervento per rientrare nei parametri del risarcimento per equivalente proposti dalla compagnia di assicurazione.
Sempre che ciò non comprometta le condizioni di sicurezza del veicolo e che vengano rispettati i requisiti di “riparazione in conformità” previsti dal costruttore.
La franchigia è la parte del danno liquidato dalla compagnia di assicurazione non coperta dalla polizza e quindi a carico dell’assicurato.
Nelle polizze di R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) senza meccanismo bonus-malus, è la quota di risarcimento stabilita dal contratto che l’assicurato deve rimborsare alla propria compagnia se causa un sinistro.
L’assicurazione, infatti, provvede al risarcimento integrale del danno ai terzi danneggiati, salvo poi chiedere al Cliente di versare l’ammontare stabilito.
Nel caso di polizze quali, ad esempio, la kasko e il furto e incendio dette anche A.R.D. (o Auto Rischi Diversi) la franchigia assicurativa indica la soglia minima o la percentuale a partire dalla quale si calcola l’indennizzo.
Nelle polizze la franchigia può essere relativa o assoluta.
Se relativa non vi è diritto al risarcimento al di sotto di una determinata soglia. Se il danno è maggiore il risarcimento è, invece, pieno.
Quindi, ad esempio:
Se assoluta si ha diritto al risarcimento solo nel caso in cui il valore del danno risulti superiore alla franchigia. In questo caso l’importo del rimborso è pari alla differenza tra l’ammontare del danno e la franchigia.
Quindi, ad esempio:
Occorre, quindi, prestare molta attenzione alle condizioni di polizza al momento della sua sottoscrizione del contratto. e
Va valutato con attenzione soprattutto il rapporto tra i benefici (sconto sul premio) e i rischi (eventuale esborso in caso di sinistro) che possono derivare dall’inserimento della clausola di franchigia.
“Fermo tecnico” è il danno economico subito dal proprietario di un veicolo per non poterlo utilizzare durante il periodo necessario alle riparazioni.
È inteso che tale danno è un elemento aggiuntivo oltre al danno materiale subito a causa del danneggiamento del mezzo.
La giurisprudenza si è espressa più volte e in maniera contraddittoria.
In passato il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo è stato riconosciuto a prescindere dall’utilizzo che il proprietario fa del suo mezzo di trasporto.
Una sentenza più recente della Corte di Cassazione ha, invece, ribadito che il danno da fermo tecnico deve essere dimostrato in maniera oggettiva.
La spesa sostenuta per procurarsi un’auto sostitutiva e, di conseguenza, la perdita subita per la rinuncia forzata dei proventi ricavabili dall’uso del proprio mezzo sono, dunque, prove ammissibili.
Non basta più, quindi, a titolo dimostrativo, la semplice indisponibilità del proprio veicolo.
Secondo la giurisprudenza prevalente esiste una sorta di formula in grado di aiutarci e aiutare il giudice nel calcolo per il fermo tecnico.
Bisogna tenere in conto infatti di:
Bisogna, quindi, prestare attenzione dato che il calcolo del danno da fermo tecnico è sul totale dei giorni utilizzati, in concreto, per la riparazione e non sul totale dei giorni di sosta.
Se, ad esempio, l’auto rimane ferma in attesa di lavorazione una settimana tale periodo non è computabile nel valore di risarcimento del fermo tecnico.
Oltre ai costi per la mobilità alternativa, che è opportuno giustificare al fine di vedere soddisfatte le proprie ragioni in caso di contenzioso con la compagnia, ve ne sono altri, di tipo patrimoniale che non possono essere in alcun modo messi in discussione.
Si tratta delle spese di gestione e mantenimento del veicolo per i giorni in cui si trova in riparazione.
Nel conteggio di queste spese vengono considerate le seguenti voci:
Per il risarcimento di queste voci non è necessario provarle nel loro preciso ammontare.
È sufficiente dimostrare l’inutilizzabilità del veicolo per un determinato numero di giorni calcolati sulla base dei criteri descritti prima.
Il giudice, da parte sua, risarcisce il danneggiato sulla base di sue valutazioni.
Va sottolineato che i giorni di lavorazione di rado superano la settimana; le cifre sono, di solito, piuttosto modeste.
Vero è che i costi di mantenimento giornalieri variano (e di molto) a seconda del modello di auto.
Ai fini di una valutazione dei costi giornalieri che sia il più possibile corrispondente al danno subito è, quindi, consigliabile, ma non necessario, mostrare al giudice i reali costi di esercizio dell’auto.
Il rimborso IVA della riparazione è compreso nell’ammontare liquidato dalla compagnia di assicurazione se il veicolo è intestato ad un assicurato privato e dietro presentazione di regolare fattura.
Se il veicolo viene riparato in economia, senza emissione della fattura, l’assicurazione può rifiutarsi di corrispondere l’importo dell’imposta.
In questo caso l’intervento non è effettuato da un riparatore professionista, che in quanto tale, ha l’obbligo di emettere il documento fiscale.
Bisogna sapere che la compagnia assicurativa è tenuta al rimborso dell’IVA anche nel caso in cui il veicolo non venisse riparato.
L’imposta viene, infatti, calcolata sull’importo della perizia o del preventivo.
Il rimborso IVA della riparazione viene liquidato solo per l’eventuale quota non detraibile se il veicolo è di proprietà di un soggetto con partita IVA (società o professionista).
Le regole di detraibilità IVA della riparazione sono le stesse applicate per l’acquisto e per le spese di gestione del veicolo.
La compagnia assicurativa effettuerà, quindi, il rimborso IVA della riparazione pari al 60% dell’imposta se in presenza di un veicolo che ha regime di detraibilità IVA del 40%.
Al fine del rimborso da parte della compagnia assicuratrice è necessario presentare una autocertificazione del regime di detraibilità applicato al veicolo.
Carrozzerie convenzionate con le compagnie assicurative: non esiste mai nessun obbligo di rivolgersi ad una di queste strutture per effettuare le riparazioni.
Anche in caso di sottoscrizione della clausola di risarcimento in forma specifica è uso appoggiarsi presso la Carrozzeria Palocco.
Particolare attenzione va prestata in presenza di contratti non RC auto quali, a titolo di esempio, le polizze cristalli, la kasko, il furto e incendio.
Quindi è sempre opportuno verificare l’esistenza di tali clausole prima di sottoscrivere un contratto.
Vantaggi e svantaggi vanno analizzati in autonomia e piena consapevolezza per poter scegliere la soluzione contrattuale più adatta alle proprie esigenze.
Spesso la comunicazione di marketing delle compagnie assicurative può lasciare sottointendere, in modo molto velato, che le carrozzerie convenzionate sono l’unica scelta per non anticipare il costo delle riparazioni.
È bene chiarire che questo non è mai vero.
Infatti , presso la Carrozzeria Palocco , grazie allo strumento giuridico della cessione del credito, il sinistro viene gestito, senza interposizioni, con la compagnia assicurativa responsabile della liquidazione.
Quindi, gestire l’incasso del corrispettivo della riparazione con l’assicurazione scelta dal proprietario del veicolo, senza nulla chiedere al Cliente, è la regola della Carrozzeria Palocco.
Eccellente esperienza, principalmente per tre aspetti: ho potuto fruire gratuitamente di un'auto sostitutiva per tutto il tempo necessario alla riparazione (piuttosto lungo a causa della chiusura dei magazzini ricambi nel periodo estivo); l'ufficio legale dell'officina si è fatto totalmente carico della pratica assicurativa, sollevandomi dalla gestione di una situazione piuttosto complessa (più veicoli coinvolti nell'incidente); lavoro eseguito a regola d'arte. Da segnalare anche l'estrema cortesia, disponibilità e simpatia del titolare Giuseppe.
Buongiorno sono Anna Sciarra. Sono rimasta molto contenta per quanto riguarda la mia esperienza presso la Carrozzeria Palocco. Professionali, puntuali e cortesi. Sicuramente da consigliare. Anna
Molto gentili, onesti e disponibili! Mi sono trovato benissimo, ho portato la macchina dopo un sinistro qualche mese fa, serviva solo il cid compilato e il resto ci hanno pensato loro! Macchina di cortesia impeccabile! Sono tornato oggi per un problema con l'apertura / chiusura della macchina e mi hanno risolto il problema in 10min senza chiedermi nulla per il disturbo! Grazie mille Giuseppe e team!
Mi sono trovata molto bene in questa carrozzeria , sia per la professionalità dimostrata , sia la gentilezza e anche per la velocità nel risolvere i problemi della mia auto. Il ragazzo giovane che lavora lì è carinissimo. Eva
Non è da me fare recensioni, ma non potevo non farla !! Un po di tempo fa tramite passaparola mi sono trovata a portare la mia macchina in questa carrozzeria , mi sono trovata benissimo così lho consigliata anche a mia suocera e devo dire che il proprietario è veramente una garanzia !! Onesto nei prezzi , preciso nei minimi dettagli e persona veramente disponibile e gentile !! Lo straconsiglio
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